Come già precisato da quest’Ufficio nella nota prot. 13687 del 28/09/2021, per il secondo turno di conferimento delle supplenze (e la stessa considerazione vale per tutti i turni successivi) sono state prese in considerazione le graduatorie vigenti, a partire dalla posizione del primo aspirante collocato dopo l’ultimo docente in graduatoria destinatario di nomina nel primo turno (o nel turno precedente).
I docenti non destinatari di nomina nel turno precedente e collocati in graduatoria prima dell’ultimo aspirante nominato nel turno precedente non partecipano ai turni successivi, in quanto rinunciatari sulle disponibilità non espresse e sussistenti nel turno precedente (nota ministeriale prot. 25089/2021; art. 12, comma 9, dell’O.M. n. 60/2020; art. 14, comma 1, lett. a, punto i, dell’O.M. n. 60/2020).
Resta fermo il diritto al completamento orario per gli aspiranti che nel turno precedente abbiano conseguito una supplenza a orario non intero, cioè uno spezzone, in caso di assenza di posti interi (art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 60/2020). Solo le domande di tali docenti sono prese in considerazione nel turno successivo.
Si comunica pertanto che tutte le segnalazioni relative all’aspetto illustrato e pervenute a quest’Ufficio dopo la pubblicazione degli esiti del secondo turno e dei turni successivi non possono essere prese in considerazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo