Si precisa che dalle disponibilità devono essere decurtati i posti accantonati per i contratti di supplenza finalizzati all’immissione in ruolo, disciplinati dalle seguenti norme: 1) art. 59, commi 4-8, del d.l. n. 73/2021; 2) art. 5-ter del d.l. n. 228/2021; 3) art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 e relativi scorrimenti su rinunce.
Resta ferma ogni ulteriore eventuale rettifica delle disponibilità derivante dall’applicazione di provvedimenti giurisdizionali o da situazioni di illegittimità da correggere in autotutela.
La Segreteria del Dirigente
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