Telefono e posta elettronica

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA Art. 13, c.

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 13

Ultimo aggiornamento

30 Gennaio 2026, 16:59