Telefono e posta elettronica
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA Art. 13, c.
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 13
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2026, 16:59
UST FOGGIA